Legge 25 luglio 1941, n. 934 Art. 13
CAPO II ISCRIZIONI OBBLIGATORIE E FACOLTATIVE
L'iscrizione non e' obbligatoria per i salariati di cui alla lettera e) dell'art. 5, per i quali, anteriomente alla pubblicazione del presente Ordinamento, sia stato assicurato, col concorso dell'Ente, un trattamento di quiescenza o di assicurazione con regolamento o convenzione speciale. Per tali salariati e' anche applicabile il precedente art. 12.