Legge 9 febbraio 1942, n. 194 Art. 21Vigilanza sulla professione
La vigilanza sulla professione di attuarlo spetta al ((Ministro della giustizia)) , il quale l'esercita d'intesa col Ministro per le corporazioni.
La vigilanza sulla professione di attuarlo spetta al ((Ministro della giustizia)) , il quale l'esercita d'intesa col Ministro per le corporazioni.