Legge 17 luglio 1942, n. 907 Art. 21Disposizioni inerenti alla commercializzazione dei sali per usi industriali
CAPO IV DELLA VENDITA
((I sali per usi industriali possono essere venduti dall'Amministrazione dei monopoli anche a grossisti, i quali sono autorizzati a cederli alle industrie. La stessa Amministrazione puo' adottare cautele atte a garantire l'effettiva destinazione dei sali agli usi per i quali sono stati venduti. E' in facolta' dell'Amministrazione dei monopoli, sentito il proprio consiglio di amministrazione, consentire dilazioni nel pagamento dei sali venduti per usi industriali)) .