Legge 27 gennaio 1949, n. 15 Art. 1
Il diritto agli assegni familiari previsto per la moglie dall' art. 3 della legge 6 agosto 1910, n. 1278 , e' subordinato alla condizione che essa non presti un lavoro retribuito alle dipendenze di terzi con una retribuzioni complessiva mensile superiore a lire 10.000 o non abbia redditi propri per un ammontare superiore a lire 60.000 annue. Da questi redditi sono escluse le pensioni di guerra.
Verweist auf
- Legge 27 gennaio 1949, n. 15 Art. 3