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Legge 7 febbraio 1949, n. 32 · Legge 7 febbraio 1949, n. 32 — Proroga del pagamento degli assegni rinnovabili di guerra e delle volture provvisorie delle pensioni indirette

Legge 7 febbraio 1949, n. 32 Art. 2

In KraftAmtlicher Text

E' autorizzata, fino a tutto il 14 aprile 1949, la proroga del pagamento, sulle volture provvisorie eseguite dagli uffici provinciali del tesoro, delle pensioni di guerra liquidate a genitori o vedove dei caduti, riversibili - rispettivamente per morte o passaggio a nuove nozze - in favore della madre vedova o degli orfani minorenni.