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Legge 14 febbraio 1949, n. 39 · Legge 14 febbraio 1949, n. 39 — Autorizzazione della spesa di lire 500 milioni per i danni causati dal terremoto del 18-23 agosto 1948 nelle Puglie

Legge 14 febbraio 1949, n. 39 Art. 2

In KraftAmtlicher Text

I sussidi per la riparazione o ricostruzione di edifici pubblici o di uso pubblico, nonche' degli edifici di culto e delle istituzioni di beneficenza, indicati nella lettera d) del precedente art. 1 sono concessi dal Provveditorato regionale delle opere pubbliche di Bari nella misura del 50% della spesa riconosciuta strettamente indispensabile in base a perizia riveduta e vistata dal Genio civile. I sussidi sono corrisposti anche ratealmente in base a certificati del Genio civile attestanti la regolarita' e l'ammontare dei lavori eseguiti. Le domande di concessione; corredate della perizia dei lavori da eseguire e del certificato dell'autorita' competente ad attestare l'appartenenza e la natura dell'edificio da riparare o da ricostruire devono essere presentate all'Ufficio del genio civile competente entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.