Rechtsbibliothek und Fallanalyse · Österreich · Belgien · Europäische Union
LAWxPERT Anmelden Kostenloses Konto

Legge 3 marzo 1949, n. 52 · Legge 3 marzo 1949, n. 52 — Provvedimenti circa la misura delle indennita' nella assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nell'industria

Legge 3 marzo 1949, n. 52 Art. 13

TITOLO II Rivalutazioni e disposizioni generali

In KraftAmtlicher Text

Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche alle Casse mutue marittime tirriena, adriatica e mediterranea per gli infortuni e le malattie. Le somme gia' versate o che saranno versate alle suddette Casse marittime dall'Unione italiana di riassicurazione in base alla Convenzione del 15 novembre 1941 con esse stipulata, rimangono acquisite alle Casse marittime medesime e computate in conto dei rimborsi che lo Stato e' tenuto ad effettuare a norma, della presente legge. Qualora l'importo delle somme versate dall'Unione italiana di riassicurazione fino al 30 giugno 1948 risulti inferiore all'importo delle rate di rendita ed accessori integrativi pagati dalle Casse marittime fino a tale data, il rimborso dello Stato e' limitato alla differenza; qualora invece l'importo sia superiore, l'eccedenza, aumentata dagli eventuali successivi versamenti fatti dall'Unione italiana di riassicurazione, e' portata a diminuzione dei rimborsi dovuti per l'esercizio 1948-49 e seguenti.