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Legge 29 marzo 1949, n. 136 · Legge 29 marzo 1949, n. 136 — Temporanee modificazioni al decreto legislativo 18 gennaio 1947, n. 133, contenente nuove norme sul matrimonio dei sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri

Legge 29 marzo 1949, n. 136 Art. 1

In KraftAmtlicher Text

I sottufficiali ed i militari di truppa in carriera continuativa dell'Arma dei carabinieri, arruolati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, possono, in deroga al decreto legislativo 18 gennaio 1947, n. 133 , essere autorizzati a contrarre matrimonio, senza limitazione di numero, purche': se marescialli dei tre gradi, brigadieri e vicebrigadieri, abbiano compiuto il 28° anno di eta' e contino otto anni di servizio; se appuntati, carabinieri scelti e carabinieri, abbiano compiuto il 30° anno di eta' e contino otto anni di servizio.