Legge 28 aprile 1949, n. 334 Art. 2
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 16 settembre 1947 conformemente al punto 5 del Protocollo.
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 16 settembre 1947 conformemente al punto 5 del Protocollo.