Legge 29 aprile 1949, n. 221 Art. 13
CAPO II Perequazione delle pensioni.
Per i salariati dello Stato, compresi i cantonieri, dalla nuova pensione liquidata a norma del presente Capo si detrae il trattamento di invalidita' e vecchiaia spettante alla data del 1 novembre 1948, osservata, per le pensioni liquidate con decorrenza anteriore al 1 giugno 1947, la proporzione stabilita dall' art. 20 del decreto legislativo 13 agosto 1947, n. 833 .