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Legge 29 aprile 1949, n. 221 · Legge 29 aprile 1949, n. 221 — Adeguamento di pensioni ordinarie al personale civile e militare dello Stato

Legge 29 aprile 1949, n. 221 Art. 13

CAPO II Perequazione delle pensioni.

In KraftAmtlicher Text

Per i salariati dello Stato, compresi i cantonieri, dalla nuova pensione liquidata a norma del presente Capo si detrae il trattamento di invalidita' e vecchiaia spettante alla data del 1 novembre 1948, osservata, per le pensioni liquidate con decorrenza anteriore al 1 giugno 1947, la proporzione stabilita dall' art. 20 del decreto legislativo 13 agosto 1947, n. 833 .