Legge 29 aprile 1949, n. 221 Art. 2
CAPO I Nuove disposizioni sulla liquidazione del trattamento di quiescenza.
In tutti i casi in cui le disposizioni in vigore stabiliscono la liquidazione delle pensioni ordinarie sulla base della media degli stipendi, paghe o retribuzioni e degli altri eventuali assegni utili a pensione percepiti nell'ultimo triennio o in un minor periodo di servizio, la liquidazione medesima si effettua sulla base dell'ultimo stipendio, paga o retribuzione ed altri eventuali assegni utili a pensione integralmente percepiti.