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Legge 27 maggio 1949, n. 260 · Legge 27 maggio 1949, n. 260 — Disposizioni in materia di ricorrenze festive

Legge 27 maggio 1949, n. 260 Art. 2

In KraftAmtlicher Text

Sono considerati giorni festivi, agli effetti della osservanza del completo orario festivo e del divieto di compiere determinati atti giuridici, oltre al giorno della festa nazionale, i giorni seguenti: tutte le domeniche; il primo giorno dell'anno; il giorno dell'Epifania; il giorno della festa, di San Giuseppe; il 25 aprile: anniversario della liberazione; il giorno di lunedi dopo Pasqua; il giorno dell'Ascensione; il giorno del Corpus Domini; il 1 maggio: festa del lavoro; il giorno della festa dei santi Apostoli Pietro e Paolo; il giorno dell'Assunzione della B. V. Maria; ((il 4 ottobre: festa nazionale di San Francesco d'Assisi, patrono d'Italia;)) il giorno di Ognissanti; il 4 novembre: giorno dell'unita' nazionale; il giorno della festa dell'Immacolata Concezione; il giorno di Natale; il giorno 26 dicembre.