Legge 27 maggio 1949, n. 427 Art. 3
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti, le variazioni di bilancio necessari per l'applicazione della presente legge.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti, le variazioni di bilancio necessari per l'applicazione della presente legge.