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Legge 3 giugno 1949, n. 331 · Legge 3 giugno 1949, n. 331 — Disposizioni sul servizio dei commessi autorizzati degli ufficiali giudiziari

Legge 3 giugno 1949, n. 331 Art. 4

In KraftAmtlicher Text

Salvo il disposto dell' art. 90 del testo unico 28 dicembre 1924, n. 2271 , negli uffici presso i quali presta servizio un solo ufficiale giudiziario, qualora questi per qualsiasi motivo manchi, ne esercita le funzioni il commesso addetto all'ufficio o, nel caso che i commessi siano due o piu', quello designato dal capo dell'ufficio. Il primo presidente della Corte di appello puo' applicare, a preferenza delle persone indicate nell' art. 92 del testo unico 28 dicembre 1924, n. 2271 , presso qualsiasi ufficio del distretto per esercitarvi le funzioni dell'ufficiale giudiziario mancante, un commesso che ne faccia istanza. La durata della applicazione non puo' essere inferiore a due mesi e di essa deve essere data notizia al Ministero di grazia e giustizia.