Legge 3 giugno 1949, n. 331 Art. 9
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La presente, legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 3 giugno 1949 EINAUDI DE GASPERI - GRASSI - PELLA Visto, il Guardasigilli: GRASSI