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Legge 14 giugno 1949, n. 445 · Legge 14 giugno 1949, n. 445 — Modificazioni al regio decreto-legge 17 febbraio 1942, n. 151, sullo stato e l'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito

Legge 14 giugno 1949, n. 445 Art. 2

In KraftAmtlicher Text

L'ultimo comma dell'art. 11 e' sostituito dal seguente: "Il colonnello che abbia almeno tre anni di anzianita' di grado puo', a domanda, essere collocato nella riserva con il trattamento previsto per gli ufficiali collocati in tale posizione in applicazione delle disposizioni contenute nella legge 9 maggio 1940, n. 370 , sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito".