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Legge 8 luglio 1949, n. 438 · Legge 8 luglio 1949, n. 438 — Modificazione dell'art. 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1484, concernente la disciplina della distribuzione della carta, del prezzo di vendita dei giornali quotidiani e della determinazione del numero delle pagine per quotidiani e periodici

Legge 8 luglio 1949, n. 438 Art. 2

In KraftAmtlicher Text

L' art. 7 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1484 , e' modificato come segue: "I trasgressori alle disposizioni adottate dal Comitato interministeriale dei prezzi ai sensi dell'art. 6, incorrono nella pena pecuniaria di L. 200.000, da applicarsi su proposta della Commissione centrale con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per l'industria e il commercio. "Per la prima recidiva, la pena pecuniaria e' di L. 500.000; per la seconda, di L. 1.000.000; per ciascuna delle successive, di L. 2.000.000. "Per la riscossione della pena pecuniaria si applicano le norme del testo unico 1 aprile 1910, n. 639 ".