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Legge 29 luglio 1949, n. 450 · Legge 29 luglio 1949, n. 450 — Proroga e modificazioni delle disposizioni del testo unico, approvato con decreto Presidenziale 19 agosto 1948, n. 1184, per il controllo delle armi

Legge 29 luglio 1949, n. 450 Art. 2

In KraftAmtlicher Text

Il testo unico, approvato con decreto Presidenziale 19 agosto 1948, n. 1184 , e' cosi' modificato: 1) nell'art. 1 alle parole "con la reclusione da tre a dieci anni" sono sostituite le parole "con la reclusione da due ad otto anni"; 2) nell'art. 2 alle parole "con la reclusione da due a dieci anni" sono sostituite le parole "con la reclusione da uno ad otto anni"; 3) l'art. 5, comma secondo, e' sostituito dal seguente: "Se il fatto e' di lieve entita' la pena e' diminuita". ((1)) ---------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 23 dicembre 1950, n. 1004 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le disposizioni del testo unico approvato con decreto Presidenziale 19 agosto 1948, n. 1184 , e quelle degli articoli 2 , 3 e 4 della legge 29 luglio 1949, n. 450 , continuano ad avere efficacia sino al 31 dicembre 1952."