Legge 29 luglio 1949, n. 467 Art. 2
La misura dell'indennita' militare e' ridotta: di un quarto per gli ufficiali ed i sottufficiali provvisti di alloggio in natura, gratuito non di servizio; di un ottavo per gli ufficiali ed i sottufficiali provvisti di alloggio in natura, gratuito di servizio.