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Legge 29 luglio 1949, n. 472 · Legge 29 luglio 1949, n. 472 — Concessione di un assegno una volta tanto a favore dei superinvalidi di guerra disoccupati

Legge 29 luglio 1949, n. 472 Art. 1

In KraftAmtlicher Text

E' concesso un assegno, una volta tanto, di L. 20.000 nette a favore di coloro che al 1 marzo 1949 siano titolari di una pensione di guerra di prima categoria con annesso un assegno di superinvalidita', a condizione che a tale data non svolgano comunque un'attivita' lavorativa in proprio o alle dipendenze di altri.