Legge 29 luglio 1949, n. 487 Art. 1
Al personale di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, che sia stato dichiarato dimissionario d'ufficio nelle condizioni previste dall' art. 1 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1492 , si applicano le disposizioni di cui agli articoli 1 , 2 e 4 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488 . Al personale non di ruolo che sia stato licenziato nelle medesime condizioni si applicano le disposizioni degli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488 . Tali disposizioni non si applicano ai cottimisti, ai diurnisti, ai salariati giornalieri ed in generale a coloro che fossero stati assunti precariamente per servizi o lavori non aventi carattere di continuita'. Le domande di cui all' art. 1, comma quarto , ed all' art. 3, comma primo, del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488 , debbono essere presentate dal personale suddetto entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per i prigionieri non ancora rimpatriati il termine decorre dalla data di rimpatrio. Le domande gia' prodotte sono ritenute valide.
Verweist auf
- Legge 29 luglio 1949, n. 487 Art. 3