Legge 29 luglio 1949, n. 494 Art. 3
All'onere derivante al bilancio dello Stato verra' fatto fronte con le maggiori entrate di cui alla legge concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata e a quelli della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario 1948-49 (ottavo provvedimento).