Legge 29 luglio 1949, n. 506 Art. 4
La cessione del sussidio da parte del beneficiario e' consentita solo a favore dell'appaltatore e del finanziatore dei lavori e deve essere riconosciuta dal Genio civile.
La cessione del sussidio da parte del beneficiario e' consentita solo a favore dell'appaltatore e del finanziatore dei lavori e deve essere riconosciuta dal Genio civile.