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Legge 29 luglio 1949, n. 579 · Legge 29 luglio 1949, n. 579 — Esercizio, sino alla data di entrata in vigore dei quadri organici definitivi degli ufficiali della marina, della facolta' concessa, col decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1254, al Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro, di apportare variazioni provvisorie agli organici degli ufficiali suddetti

Legge 29 luglio 1949, n. 579 Art. 2

In KraftAmtlicher Text

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 1 gennaio 1949.