Legge 29 luglio 1949, n. 635 Art. 2
L'armatore di scafi che cessino di funzionare per gli scopi di cui all' art. 1 del decreto legislativo Presidenziale 22 giugno 1946, n. 45 , prima della scadenza di un triennio dalla data, della loro messa in esercizio, e' tenuto a corrispondere allo Stato l'importo delle tasse di cui abbia goduto l'esenzione.