Rechtsbibliothek und Fallanalyse · Österreich · Belgien · Europäische Union
LAWxPERT Anmelden Kostenloses Konto

Legge 3 agosto 1949, n. 577 · Legge 3 agosto 1949, n. 577 — Istituzione del Consiglio nazionale del notariato e modificazioni alle norme sull'amministrazione della Cassa nazionale del notariato

Legge 3 agosto 1949, n. 577 Art. 3

In KraftAmtlicher Text

Il Consiglio nazionale elegge nel proprio seno il presidente e il vicepresidente. Il presidente ha la rappresentanza del Consiglio, ne convoca e dirige le adunanze, ne attua le deliberazioni, le esplica l'attivita' ordinaria. In casi di urgenza, egli puo' esercitare i poteri del Consiglio, al quale riferisce nella prima adunanza successiva. Il vicepresidente esercita le stesse attribuzioni nei casi di impedimento del presidente.