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Legge 20 agosto 1949, n. 643 · Legge 20 agosto 1949, n. 643 — Proroga del pagamento degli assegni rinnovabili di guerra e delle volture provvisorie delle pensioni dirette

Legge 20 agosto 1949, n. 643 Art. 2

In KraftAmtlicher Text

E' autorizzata, fino a tutto il 31 dicembre 1949, la proroga del pagamento, sulle volture provvisorie eseguite dagli Uffici provinciali del tesoro, delle pensioni di guerra, liquidate a genitori o vedove dei caduti, riversibili - rispettivamente per morte o passaggio a nuove nozze - in favore della madre vedova o degli orfani minorenni.