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Legge 29 ottobre 1949, n. 865 · Legge 29 ottobre 1949, n. 865 — Norme relative all'indennita' di licenziamento ai supplenti delle ricevitorie postali-telegrafiche

Legge 29 ottobre 1949, n. 865 Art. 2

In KraftAmtlicher Text

L'indennita' di licenziamento di cui al precedente art. 1 e' corrisposta dall'Istituto cauzioni e quiescenza per i ricevitori postali telegrafici, anziche' nella misura di mezza mensilita' come stabilito nel regio decreto-legge 21 ottobre 1938, n. 1923 , in ragione di una mensilita' della retribuzione intesa nel modo indicato nell'articolo stesso per ogni anno di servizio prestato a partire dal 1 ottobre 1945.