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Legge 21 novembre 1949, n. 914 · Legge 21 novembre 1949, n. 914 — Miglioramenti e modifiche ai trattamenti di quiescenza a favore degli iscritti e dei pensionati degli Istituti di previdenza

Legge 21 novembre 1949, n. 914 Art. 21

In KraftAmtlicher Text

All'onere derivante allo Stato dall'applicazione della presente legge per i miglioramenti riferentisi alle pensioni a favore degli ufficiali giudiziari per un importo annuo presunto di 62 milioni, si fara' fronte, relativamente all'esercizio 1948-49 ai sensi dell' articolo 81 della Costituzione , con le entrate iscritte al capitolo n. 92-bis relativo al provento dell'esercizio dei giochi e delle scommesse, con decreto ministeriale 30 novembre 1948, n. 173445 . Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a introdurre in bilancio, con proprio decreto, le occorrenti variazioni.