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Legge 24 novembre 1949, n. 921 · Legge 24 novembre 1949, n. 921 — Nuove concessioni in materia di importazione ed esportazione temporanea (secondo provvedimento)

Legge 24 novembre 1949, n. 921 Art. 1

In KraftAmtlicher Text

Alle merci ammesse alla importazione temporanea per essere lavorate, giusta la tabella I, annessa al decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453 , convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 , sono aggiunte le farine di cereali per la fabbricazione di pasta, e di altri prodotti alimentari da esportare. La quantita' minima ammessa alla importazione temporanea ed il termine massimo accordato per la riesportazione sono fissati rispettivamente in chilogrammi 500 ed in 4 mesi.