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Legge 24 novembre 1949, n. 921 · Legge 24 novembre 1949, n. 921 — Nuove concessioni in materia di importazione ed esportazione temporanea (secondo provvedimento)

Legge 24 novembre 1949, n. 921 Art. 6

In KraftAmtlicher Text

E' consentita, fino al 31 dicembre 1949, la esportazione temporanea di pellicole cinematografiche invertibili a colori e di pellicole fotografiche impressionate a colori per essere sviluppate, compresi i relativi, caricatori e rocchetti di supporto. Le pellicole sviluppate devono essere reimportate entro sei mesi dal giorno della esportazione temporanea.