Legge 24 novembre 1949, n. 921 Art. 6
E' consentita, fino al 31 dicembre 1949, la esportazione temporanea di pellicole cinematografiche invertibili a colori e di pellicole fotografiche impressionate a colori per essere sviluppate, compresi i relativi, caricatori e rocchetti di supporto. Le pellicole sviluppate devono essere reimportate entro sei mesi dal giorno della esportazione temporanea.