Legge 13 marzo 1950, n. 113 Art. 4
I comuni di Corugo e di Arosio, esclusa la frazione Bigoncio, sono ricostituiti con le rispettive circoscrizioni preesistenti all'entrata in vigore del regio decreto 25 marzo 1929, n. 563 .
I comuni di Corugo e di Arosio, esclusa la frazione Bigoncio, sono ricostituiti con le rispettive circoscrizioni preesistenti all'entrata in vigore del regio decreto 25 marzo 1929, n. 563 .