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Legge 29 aprile 1950, n. 210 · Legge 29 aprile 1950, n. 210 — Modificazioni al decreto legislativo luogotenenziale 30 aprile 1946, n. 352, concernente gli incaricati di funzioni giudiziarie

Legge 29 aprile 1950, n. 210 Art. 2

In KraftAmtlicher Text

Sono dispensati dal servizio gli incaricati di cui al primo comma dell'art. 1 della presente legge, i quali, al termine di sei anni dall'assunzione, non si sono presentati all'esame di cui all'articolo precedente, e quelli che, presentatisi due volte, non hanno superato la prova. Sono altresi' dispensati dal servizio coloro che, dichiarati una volta non idonei, non si siano presentati al successivo esame, che sara', bandito dopo due anni dal primo. Il periodo del servizio prestato in qualita' di incaricato di funzioni giudiziarie equivale al periodo di pratica richiesto per l'ammissione all'esame di procuratore legale.