Legge 19 maggio 1950, n. 334 Art. 4
E' consentita la esportazione temporanea di cliches per la stampa di cataloghi e di libri. Il termine massimo accordato per la reimportazione e' fissato in sei mesi.
E' consentita la esportazione temporanea di cliches per la stampa di cataloghi e di libri. Il termine massimo accordato per la reimportazione e' fissato in sei mesi.