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Legge 14 luglio 1950, n. 581 · Legge 14 luglio 1950, n. 581 — Ratifica del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 483, contenente modificazioni e aggiunte al Codice di procedura civile

Legge 14 luglio 1950, n. 581 Art. 14Forma della trattazione

In KraftAmtlicher Text

Il testo dell' art. 180 del Codice di procedura civile e' sostituito dal seguente: "Art. 180 (Forma della trattazione). - La trattazione della causa davanti al giudice istruttore e' orale. Il giudice, tuttavia, puo' autorizzare comunicazioni di comparse a norma dell'ultimo comma dell'art. 170, rinviando l'udienza di trattazione. "Della trattazione della causa si redige processo verbale, nel quale si inseriscono le conclusioni delle parti e i provvedimenti che il giudice pronunzia in udienza".