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Legge 14 luglio 1950, n. 581 · Legge 14 luglio 1950, n. 581 — Ratifica del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 483, contenente modificazioni e aggiunte al Codice di procedura civile

Legge 14 luglio 1950, n. 581 Art. 17Nuove deduzioni e produzioni davanti all'istruttore

In KraftAmtlicher Text

Il testo dell' art. 184 del Codice di procedura civile e' sostituito dal seguente: "Art. 184 (Nuove deduzioni e produzioni davanti all'istruttore). - Durante l'ulteriore corso del giudizio davanti al giudice istruttore, e finche' questi non abbia rimesso la causa al collegio, le parti, salvo applicazione, se del caso, delle disposizioni dell'art. 92 in ordine alle spese, possono modificare le domande, eccezioni e conclusioni precedentemente formulate, produrre nuovi documenti, chiedere nuovi mezzi di prova e proporre nuove eccezioni che non siano precluse da specifiche disposizioni di legge".