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Legge 14 luglio 1950, n. 581 · Legge 14 luglio 1950, n. 581 — Ratifica del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 483, contenente modificazioni e aggiunte al Codice di procedura civile

Legge 14 luglio 1950, n. 581 Art. 19Rimessione al collegio

In KraftAmtlicher Text

Il testo dell' art. 189 del Codice di procedura civile e' sostituito dal seguente: "Art. 189 (Rimessione al collegio). - Il giudice istruttore, quando rimette la causa al collegio, a norma dei primi tre commi dell'art. 187 o dell'art. 188, invita le parti a precisare davanti a lui le conclusioni che intendono sottoporre al collegio stesso, e a indicare le eventuali modificazioni che ritengono di dover apportare alle conclusioni gia' prese. Le conclusioni di merito debbono essere interamente formulate anche nei casi dell'art. 187, secondo e terzo comma. "La rimessione investe il collegio di tutta la causa, anche quando avviene a norma dell'art. 187, secondo e terzo comma".