Legge 14 luglio 1950, n. 581 Art. 19Rimessione al collegio
Il testo dell' art. 189 del Codice di procedura civile e' sostituito dal seguente: "Art. 189 (Rimessione al collegio). - Il giudice istruttore, quando rimette la causa al collegio, a norma dei primi tre commi dell'art. 187 o dell'art. 188, invita le parti a precisare davanti a lui le conclusioni che intendono sottoporre al collegio stesso, e a indicare le eventuali modificazioni che ritengono di dover apportare alle conclusioni gia' prese. Le conclusioni di merito debbono essere interamente formulate anche nei casi dell'art. 187, secondo e terzo comma. "La rimessione investe il collegio di tutta la causa, anche quando avviene a norma dell'art. 187, secondo e terzo comma".
Verweist auf
- Legge 14 luglio 1950, n. 581 Art. 187
- Legge 14 luglio 1950, n. 581 Art. 188
- Legge 14 luglio 1950, n. 581 Art. 189