Legge 14 luglio 1950, n. 581 Art. 22Condanna generica - Provvisionale
Il testo dell' art. 278 del Codice di procedura civile e' sostituito dal seguente: "(Art. 278 (Condanna generica - Provvisionale). - Quando e' gia' accertata la sussistenza di un diritto, ma e' ancora controversa la quantita' della prestazione dovuta, il collegio, su istanza di parte, puo' limitarsi a pronunciare con sentenza la condanna generica alla prestazione, disponendo con ordinanza che il processo prosegua per la liquidazione. "In tal caso il collegio, con la stessa sentenza e sempre su istanza di parte, puo' altresi' condannare il debitore al pagamento di una provvisionale, nei limiti della quantita' per cui ritiene gia' raggiunta la prova".
Verweist auf
- Legge 14 luglio 1950, n. 581 Art. 278