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Legge 14 luglio 1950, n. 581 · Legge 14 luglio 1950, n. 581 — Ratifica del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 483, contenente modificazioni e aggiunte al Codice di procedura civile

Legge 14 luglio 1950, n. 581 Art. 24Ulteriore istruzione della causa

In KraftAmtlicher Text

Il testo dell' art. 280 del Codice di procedura civile e' sostituito dal seguente: "Art. 280 (Contenuto e disciplina dell'ordinanza del collegio). - Con la sua ordinanza il collegio fissa la udienza per la comparizione delle parti davanti al giudice istruttore o davanti a se' nel caso previsto nell'articolo seguente. "Il cancelliere inserisce l'ordinanza nel fascicolo di ufficio e ne da tempestiva comunicazione alle parti a norma dell'art. 176 secondo comma. "Per effetto dell'ordinanza, il giudice istruttore e' investito di tutti i poteri per l'ulteriore trattazione della causa".