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Legge 14 luglio 1950, n. 581 · Legge 14 luglio 1950, n. 581 — Ratifica del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 483, contenente modificazioni e aggiunte al Codice di procedura civile

Legge 14 luglio 1950, n. 581 Art. 27Contumacia del convenuto

In KraftAmtlicher Text

Il testo dell' art. 291 del Codice di procedura civile e' sostituito dal seguente: "Art. 291 (Contumacia del convenuto). - Se il convenuto non si costituisce e il giudice istruttore rileva un vizio che importi nullita' nella notificazione della citazione, fissa all'attore un termine perentorio per rinnovarla. La rinnovazione impedisce ogni decadenza. "Se il convenuto non si costituisce neppure all'udienza, fissata a norma del comma precedente, il giudice provvede a norma dell'art. 171, ultimo comma. "Se l'ordine di rinnovazione della citazione di cui al primo comma non e' eseguito, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue a norma dell'art. 307, comma terzo".