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Legge 15 luglio 1950, n. 539 · Legge 15 luglio 1950, n. 539 — Applicabilita' ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra

Legge 15 luglio 1950, n. 539 Art. 2

In KraftAmtlicher Text

Nell'ordine delle preferenze a parita' di merito, stabilito dall' art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176 , e successive integrazioni, per la formazione della graduatoria dei concorsi per le ammissioni alle carriere statali, sono aggiunte le seguenti categorie di cittadini: n. 2-ter: i mutilati ed invalidi per servizio; n. 3-ter: gli orfani dei caduti per servizio; n. 6-ter: i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio; n. 7-ter: le madri, le vedove non rimaritate, e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio.