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Legge 28 luglio 1950, n. 690 · Legge 28 luglio 1950, n. 690 — Temporanea assunzione da parte dello Stato del contributo dovuto dai Comuni della Repubblica per l'impianto di reti telefoniche urbane per i collegamenti interurbani

Legge 28 luglio 1950, n. 690 Art. 2

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Le domande per fruire del beneficio di cui al precedente art. 1 debbono essere presentate al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni dai Comuni interessati. Nella domanda deve essere specificata la localita' con la quale il Comune preferirebbe essere collegato.