Legge 30 luglio 1950, n. 574 Art. 2
Il contributo in capitale a carico dello Stato per l'integrazione dei bilanci predetti non potra' superare l'importo complessivo di lire due miliardi. Alla differenza del disavanzo economico, non coperta da contributo statale sara' provveduto con l'assunzione di mutui da parte degli enti interessati, ai sensi degli articoli 1 , 2 e 3 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51 .