Legge 30 luglio 1950, n. 739 Art. 2
L'indennita' di accantonamento prevista dall'art. 1 e' attribuita, con carattere di continuita', fino al 30 giugno 1953 ed e' soggetta alle stesse riduzioni cui e' sottoposta l'indennita' di marcia.
L'indennita' di accantonamento prevista dall'art. 1 e' attribuita, con carattere di continuita', fino al 30 giugno 1953 ed e' soggetta alle stesse riduzioni cui e' sottoposta l'indennita' di marcia.