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Legge 10 agosto 1950, n. 648 · Legge 10 agosto 1950, n. 648 — Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra

Legge 10 agosto 1950, n. 648 Art. 13

TITOLO I. Del diritto alla pensione di guerra in generale.

In KraftAmtlicher Text

L'opzione per l'indennita' di infortunio implica rinunzia alla pensione o all'assegno di guerra anche per i successivi aventi diritto. Qualora vi siano piu' aventi diritto a pensione o ad assegno di guerra, di cui alcuno soltanto opti per l'indennita' di infortunio, a costui e' liquidata la parte di indennita' che gli sarebbe spettata, se anche gli altri avessero rinunziato alla pensione od all'assegno di guerra, e ai rimanenti viene liquidata quella parte della pensione o dell'assegno di guerra cui avrebbero diritto, se tutti vi avessero partecipato. Ogni volta che venga a mancare uno dei compartecipi, il quale abbia optato per la quota di pensione o di assegno di guerra, detta quota e' ripartita tra gli altri. Quando l'interessato opti per la indennita' e vi siano altri ai quali potrebbe in tutto o in parte devolversi successivamente il diritto alla pensione o all'assegno di guerra, il pretore determina se e quale quota della indennita' che si corrisponde debba essere vincolata a garanzia dei successivi aventi diritto.