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Legge 10 agosto 1950, n. 648 · Legge 10 agosto 1950, n. 648 — Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra

Legge 10 agosto 1950, n. 648 Art. 39

TITOLO II Dei diritti dei mutilati ed invalidi di guerra

In KraftAmtlicher Text

Contro la decisione dell'Opera nazionale invalidi di guerra, relativamente al disposto dell'art. 35 e dell'articolo 36, lettera b), e' ammesso in prima ed ultima istanza il ricorso al Ministro dell'interno entro il termine di giorni 90 dalla notifica del provvedimento.