Legge 10 agosto 1950, n. 715 Art. 13
La Commissione di cui al precedente articolo provvede: a) alla ripartizione annuale fra le varie province delle somme di cui potra' disporre il "Fondo per l'incremento edilizio" stabilendo altresi' come queste somme vadano ripartite tra i diversi istituti di credito fondiario ed edilizio; b) a dare il nulla osta per la concessione dei mutui, fissando i termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori; c) a emettere le declaratorie e le decisioni di cui ai precedenti articoli 8 e 9; d) a tenersi in collegamento con gli organi direttivi di altre organizzazioni aventi scopi analoghi, per il coordinamento dell'attivita' edilizia; e) a stabilire i criteri per la vigilanza da parte degli Uffici provinciali del Genio civile sull'applicazione della presente legge e sulla esecuzione delle costruzioni oggetto della legge stessa, stabilendo all'uopo le norme per l'accertamento della regolare esecuzione dei lavori, anche ai fini del pagamento del saldo di mutuo.