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Legge 13 ottobre 1950, n. 913 · Legge 13 ottobre 1950, n. 913 — Incorporamento di unita' di leva nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco

Legge 13 ottobre 1950, n. 913 Art. 2

In KraftAmtlicher Text

Nell'art. 13 della legge predetta e' aggiunto il seguente ultimo comma: "I volontari ausiliari arruolati a norma dell'ultimo comma dell'art. 7 sono considerati a tutti gli effetti come militari di leva; ad essi si applicano, tuttavia, le norme penali e disciplinari che sono stabilite per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. I volontari ausiliari sono iscritti in quadri speciali delle scuole centrali antincendi, presso le quali debbono frequentare un corso di addestramento tecnico professionale della durata di quattro mesi; al termine del corso possono essere destinati a prestare servizio presso i Corpi vigili del fuoco per l'addestramento di specializzazione e, ultimato il periodo di servizio, sono collocati in congedo".