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Legge 27 ottobre 1950, n. 1109 · Legge 27 ottobre 1950, n. 1109 — Nuove concessioni in materia di importazioni ed esportazioni temporanee ed in materia di restituzione di diritti (5° provvedimento)

Legge 27 ottobre 1950, n. 1109 Art. 4

In KraftAmtlicher Text

La concessione della importazione temporanea dei tessuti di cotone greggi o imbianchiti, per essere tinti o stampati, prevista alla tabella I annessa al testo delle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee, approvato con il decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453 , convertito in legge con la legge 17 aprile 1925, n. 473 , e' estesa al taglio in pezze dei tessuti stessi, come sopra lavorati.