Legge 27 ottobre 1950, n. 914 Art. 3
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare in bilancio con propri decreti le variazioni occorrenti in base alla presente legge.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare in bilancio con propri decreti le variazioni occorrenti in base alla presente legge.